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Decreto legge 01.09.2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. (G.U. 01.09.2008, n. 204)

[ARTICOLO ABROGATO] Art 5 - Adozione dei libri di testo 11

[1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.] 12

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° settembre 2013, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012 , n. 179, conv. con modif. da L. 17.12.2012, n. 221.

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Il testo del comma è quello risultante dall'inserimento di parole diposto dall'art. 1-ter, comm

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