Decreto legislativo 11.09.2008, n. 152
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I "lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;
b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.»;
c) all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17» sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;
d) all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;
e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12,
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