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Parere P.C.M. d.f.p. 16.10.2008, n. 0046549

Art. 3, comma 59, legge 24 dicembre 2007 n. 244 - contratto di assicurazione amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica.

Con riferimento ai quesiti posti da codesta Amministrazione in merito alla responsabilità amministrativa degli amministratori ed a quanto già espresso nel parere n. 23/08 di questo Ufficio, si rappresenta che la norma di cui al comma 3 art. 59 si riferisce ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali "connessi con la carica" e quindi riguarda direttamente quei soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo.

È opportuno però tener conto della circostanza che la giurisprudenza contabile in materia è costante nel ritenere illegittime le coperture assicurative per amministratori e dipendenti qualora il relativo premio assicurativo sia posto a carico del bilancio dell'ente pubblico.

Come già rappresentato nel parere 23/2008, la Corte dei Conti si è reiteratamente pronunciata affermando "l'illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura dei danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell'Ente stesso o di altri enti pubblici" (Corte dei conti, sez Piemonte, parere n. 2/parr/2008).

Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero se sia legittima la copertura assicurativa con pagamento del premio a carico dei singoli dipendenti, si osserva che la soluzione appare essere in linea la normativa in materia, poiché ciò che viene censurato dal legislatore e dalla giurisprudenza è l'onere a carico del bilancio pubblico dei costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione. Nel caso invece in cui l'onere gravasse sul personale interessato non si ravviserebbe alcun contrasto con la normativa vigente. Ed infatti scopo del legislatore sembra essere proprio quello di salvaguardare i bilanci pubblici e far sì che il danno, causato dal comportamento del dipendente con dolo o colpa grave, vada ad incidere nella sfera patrimoniale del dip

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