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Decreto legge 07.10.2008, n. 154

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (G.U. 07.10.2008, n. 235)

Art. 2 ter - Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.

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