Decreto legislativo 03.10.2008, n. 159
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del Ministro dell'interno» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»;
b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;
c) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»;
d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) è soppressa;
e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)»;
f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.»;
g) all'articolo 32, comma 4, le parole: «lettera b)» sono sostituit
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