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Circolare Agenzia entrate 22.10.2008, n. 59

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 - "Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro" - Ulteriori chiarimenti.

PREMESSA

Facendo seguito alla circolare n. 49 del 2008 della Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa alle misure fiscali di tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, si forniscono ulteriori chiarimenti operativi.

 

1. Applicazione della misura

Occorre in primo luogo ricordare che rientrano nella misura "le somme erogate" per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redittività legati all'andamento economico della impresa. Ciò significa che, fermo restando il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l'intera ora di lavoro straordinario o supplementare comprensiva di retribuzione ordinaria e maggiorazione) e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario.

Si deve poi ricordare che la misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, l'espressione "somme erogate a livello aziendale" va intesa in senso a-tecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori. Rientrano inoltre nel campo di applicazione della misura anche i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi, nonché i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nella ipotesi in cui le somme erogate abbiamo come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica a

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