Accordo 20.10.2008
9.1. Il personale delle aree contrattuali "A" e "B", titolare della posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell'articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
9.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all'articolo 7. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all'Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.
9.3. Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l'importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall'articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007.
9.4. Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità della posizione economica, l'affidamento delle mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera i), del CCNL 29 novembre 2007 e, nello specifico, dall'articolo 4 del presente Accordo.
9.5. L'assegnazione del personale ai plessi e alle sezioni staccate, ivi compresi i
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