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Parere UPPA 04.11.2008, n. 53

Trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Si fa riferimento alla lettera del 7 ottobre 2008, con la quale si è posto un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero. Nella nota, in primo luogo, si chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo " il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore ".

Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le " assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero ", con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alle modalità di certificazione dell'assenza per ricovero in struttura privata, in linea con quanto enunciato nella circolare n. 7 del 2008, si ritiene che nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno solare l'assenza debba essere giustificata media

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