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Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 25.11.2008, n. 25

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 - documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000.

A seguito dell'emanazione dell'interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, L. n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose segnalazioni concernenti l'inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui all'art 1 comma 1, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999 cui fa riferimento l'interpello; inoltre le AA.SS.LL. non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti. In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell'art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000. Quest'ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e "l'individuazione delle patologie specifiche".

Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'art. 1 del medesimo Decreto.

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