D.M. Lavoro, della salute e delle politiche sociali 21.11.2008
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede a trasferire le risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto a partire dal giorno successivo alla data del presente decreto, in relazione alle disponibilità di cassa e previa trasmissione di copia del presente decreto e del decreto interministeriale alle Amministrazioni interessate.
2. Entro dodici mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi relativi agli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo formativo, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale dì attuazione finanziario (impegni - pagamenti). fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con 1'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio 2009. La trasmissione dei rapporti dovrà preferibilmente avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, presenta un documento di monitoraggio nazionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
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