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C.M. Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 10.11.2008, n. 27

Art. 23, D.L. n. 112/2008 conv. da L. n. 133/2008 - apprendistato professionalizzante - chiarimenti.

Finalità

La presente circolare intende fornire una risposta organica ad alcuni dei principali dubbi interpretativi in materia di apprendistato professionalizzante pervenuti alla Direzione Generale per l'attività ispettiva nella forma dell'interpello di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Le recenti novità introdotte in materia di apprendistato dal decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008, consentiranno peraltro di meglio puntualizzare l'operatività della intera disciplina di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003.

Durata del contratto

Occorre innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 49 comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dal decreto legge n. 112/2008, "i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni".

È pertanto venuto meno il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, e ciò in funzione della piena valorizzazione della capacità di autoregolamentazione della contrattazione collettiva, nazionale o regionale, che potrà ora individuare percorsi formativi di durata anche inferiore ai due anni nel rispetto della natura formativa del contratto in questione e, dunque, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire. In tal senso è dunque superata la questione oggetto della risposta a interpello del 2 maggio 2006 (prot. n. 25/I/0003769), in cui si rilevava, stante il requisito di durata legale minima di due anni del contratto di apprendistato, "l'impossibilità di utilizzare il contratto de quo per le assunzioni nell'ambito delle attività a carattere stagionale", da intendersi quelle

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