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Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20.11.2008

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 226/CSR). (G.U. 20.02.2009, n. 42)

Formula iniziale

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 20 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 1, lettera b) che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni e province autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma 7, che dispone che per il primo anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'art. 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate secondo priorità stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'utilizzo delle risorse in oggetto per promuovere attività, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul territorio nazionale;

Considerati gli esiti delle consultazioni con le parti sociali;

Visto lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pervenuto in data il novembre 2008 e diramato il 13 novembre 2008;

Considerato che, nella riunione tecnica del 18 novembre 2008, le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di chiarimenti sul punto 6), con riferimento agli interventi di formazione non presenti nei percorsi regionali o provinciali, e con la richiesta di soppressione del punto 7) perché in conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

Considerato altresì che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche soci

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