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Parere P.C.M. - D.F.P. 25.03.2008, n. 23

Interpretazione art. 3, comma 59, legge 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) - contratti di assicurazione per copertura rischi derivanti dell'espletamento dei compiti istituzionali.

Con riferimento al quesito di cui in oggetto, posto da codesta Amministrazione con lettera prot. 1371/08, si osserva che la legge finanziaria ha previsto la nullità dei contratti di assicurazione con i quali l'ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile (art. 3, comma 59); ha stabilito, altresì, che l'efficacia degli eventuali contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della legge cessa alla data del 30 giugno 2008.

Al riguardo, ad avviso dello scrivente, il disposto normativo si riferisce esplicitamente ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali "connessi con la carica" e riguarda, quindi, direttamente soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo.

Si ritiene utile, tuttavia, rappresentare l'orientamento che la Corte dei conti ha reiteratamente espresso circa l'illegittimità della copertura assicurativa dei rischi connessi a forme di responsabilità amministrativa, evidenziando come essa tenda a vanificare i principi di buon andamento ai quali deve ispirarsi l'azione degli amministratori pubblici. In tal senso, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, la Corte dei conti ha affermato " la sua contrarietà ai fondamentali principi di cui agli artt. 3, 28, 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità (quella amministrativo-contabile) in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio: non è chi non veda come una tale funzione non possa e non debba essere eliminata od affievolita, per di più utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l'erario dal momento che si realizza una

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