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Nota Pubblica Istruzione 26.03.2008, n. 5046

Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2008/2009 - Chiarimenti.

Viste le peculiarità previste dall'OM n. 27 del 21.2.2008 circa la mobilità degli insegnanti di religione cattolica e considerate alcune richieste già pervenute per via breve, si ritiene opportuno, sentite le Organizzazioni Sindacali, fornire alcune note di chiarimento sull'interpretazione e applicazione della medesima ordinanza, anche in considerazione del fatto che si tratta della prima volta che detto personale viene coinvolto in operazioni di mobilità.

Si ricorda, in primo luogo, che la domanda di mobilità è una facoltà riconosciuta agli insegnanti e, quindi, deve essere presentata solo da coloro che sono intenzionati ad ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo al diverso settore formativo. Tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono, invece, tenuti a compilare le apposite dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio, del punteggio nella graduatoria regionale di cui all'art. 10, c. 4, della citata ordinanza.

Si segnala inoltre che per mero errore materiale nell'art. 4, c. 3, e nell'art. 10, c. 3, si rinvia a tabelle allegate all'ordinanza medesima, ma si devono intendere le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20 dicembre 2007, concernente la mobilità del personale della scuola. Sempre nell'art. 4, c. 5, nella citazione tra parentesi relativa alla tabella di valutazione delle esigenze di famiglia leggasi Allegato D in luogo di Allegato E. Al comma 6 del medesimo articolo 4, infine, deve intendersi erroneo il rinvio ad un'inesistente lettera E1) della tabella di valutazione dei titoli, punto III. Infine, all'art. 10, c. 4, si legga «la documentazione di cui al comma 3» anziché «al comma 2».

In relazione ai punteggi da attribuire e quindi alla compilazione dei moduli domanda, che riproducono con minimi adattamenti quelli in uso per tutti gli altri insegnanti, va tenuta presente la particolare condizione degli insegnanti di religi

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