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Nota operativa INPDAP 20.03.2008, n. 9

Fondo pensione Espero: le novità introdotte nello Statuto e dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008); riflessi operativi.

Il Consiglio di Amministrazione del fondo Espero, in data 17 luglio 2007, ha modificato lo Statuto, introducendo alcune novità che riguardano, tra l'altro, la data di decorrenza della contribuzione per il personale assunto a tempo determinato, la previsione del multicomparto e, in particolare, del comparto garantito che servirà anche ad accogliere il Tfr dei lavoratori del settore privati che aderiscono ad Espero con assenso tacito ed, infine, modifiche in tema di sospensione della contribuzione al fondo. Le nuove regole, recentemente approvate dalla Covip, entrano in vigore il 1° aprile 2008 e presentano riflessi sulle attività connesse al trattamento delle adesioni e delle posizioni.

La presente nota, redatta dopo aver sentito il Fondo Espero, fornisce una sintetica descrizione delle nuove regole e le prime istruzioni operative per la loro gestione.

È opportuno ricordare sommariamente le vecchie regole, ora modificate, prima di passare all'esame delle novità introdotte.

Le norme dello Statuto del 2005

Ai sensi dell'art.7 dello Statuto del fondo Espero, approvato nel gennaio 2005, l'associazione al Fondo decorreva dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione. In particolare il regolamento di interpretazione delle norme statutarie aveva stabilito che la contribuzione, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, decorresse dal primo giorno del mese successivo ai due mesi calcolati dalla data in cui il datore di lavoro aveva apposto la data, firma e timbro sul modulo di adesione. L'art. 7 comma 3 dello Statuto prevedeva, inoltre, che il personale assunto con contratto a tempo determinato potesse iscriversi al fondo a condizione che la sottoscrizione del modulo avvenisse almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto di lavoro. Ai fini della decorrenza della contribuzione e degli accantonamenti figurativi, lo stesso regolamento stabiliva che "per il personale a tempo determinato le medesime contribuzioni erano rispettivamente

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