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Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 05.03.2008, n. 3

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza . (G.U. 15.03.2008, n. 64)

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia» è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse» soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o più decreti legislativi per il «riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

La prima novità di rilievo operata dalla legge n. 123/2007 è contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera a), il quale modifica l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626, riguardante il «miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento unico di valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle «interferenze». La medesima disposizione aggiunge che «Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

Un'altra importante novità è stata introdotta con l'art. 8 della legge n. 123/2007, che modifica il comma 3-bis dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici),

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