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C.M. Lavoro Previdenza Sociale 25.03.2008, prot. n. 15

Legge 17 ottobre 2007, n. 188 e Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008 - Dimissioni Volontarie. Ulteriori precisazioni.

Con precedente nota circolare del 4 marzo 2008 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente è stata aperta una linea diretta (mdv@lavoro.gov.it) con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere riflessioni, commenti e segnalazioni di problematiche connesse alla fase di attuazione.

La proficua interlocuzione con i diretti interessati ha consentito di mettere a fuoco vari aspetti della complessa materia, che necessita di più approfondite specificazioni.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota con le precisazioni di seguito indicate, al fine di avere un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale rispetto ad una normativa che innova completamente la materia dell'interruzione del rapporto di lavoro, operata volontariamente dal lavoratore.

Per una facilità di lettura si mantiene la medesima struttura della precedente nota del 4 marzo 2008.

 

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si ribadisce che il decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale (sia del settore privato - compreso il lavoro domestico - che del settore pubblico) del lavoratore, previste dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno. Ciò significa che la "lettera" di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa va resa a pena di nullità attraverso il modulo, adottato con il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008.

Conseguentemente il decreto non si applica a tutti quei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da accordi di risoluzione consensuale bilaterale, che sanciscono la libera manifestazione del consenso, ovvero:

• ai casi di "risoluzione consensuale", effettuate dalle parti ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, dai quali si evince l'accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di la

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