IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare Agenzia Entrate 13.03.2008, n. 20

Prestazioni di medicina legale - imponibilità IVA - art. 1, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

L'art. 1, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) stabilisce che "Al fine di armonizzare la legislazione nazionale con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dall'anno d'imposta 2005".

Tale intervento legislativo consolida nell'ordinamento nazionale i principi posti nella specifica materia dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia delle comunità europee (sentenze del 20 novembre 2003, emesse nelle cause C-212/01 e C-307/01), ritenuti di immediata applicazione alle prestazioni rese in ambito nazionale, come già chiarito con circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 e con risoluzione n. 174/E del 22 dicembre 2005.

La richiamata elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che le prestazioni professionali di medicina legale non sono comprese nei confini di applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista in ambito comunitario dall'allora vigente art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE [ora, art. 132, comma 1, lett. c) direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, in vigore dal 1° gennaio 2007, pubblicata in G.U.U.E. dell'11 dicembre 2006, n. L 347].

La Corte di giustizia ha operato un netto distinguo all'interno delle prestazioni mediche, individuando nella tutela della salute il criterio per ritenere esentato dall'imposta l'intervento di natura sanitaria.

La riformulazione dell'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie in campo medico-legale, nella lettura della giurisprudenza comunitaria, ha imposto una conforme applicazione del diritto nazionale, perseguibile per via interpretativa, senza la necessità - quindi - di introdurre modifiche legislative nell'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Infatti, la circolare n. 4/E del 2005 ha i

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.