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Nota Lavoro e della Previdenza Sociale 07.05.2008, prot. n. 0006034

Comunicazione di assunzione da parte delle istituzioni scolastiche - corretta interpretazione dell'art.2, comma 4, D.L. 147/07 convertito nella L. 176/07.

Continuano a pervenire a questa direzione Generale richieste di chiarimenti riguardanti la materia delle comunicazioni obbligatorie da parte delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla problematica dell'annullamento delle sanzioni irrogate ai sensi delle Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

In relazione a quanto sopra e ad integrazione della lettera circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, prot. n. 909 del 17 gennaio 2008, si ritiene opportuno fornire le seguenti ed ulteriori precisazioni.

Come già evidenziato nella citata lettera circolare, il D.L. n. 147/2007 del 7 settembre 2007, convertito in L. n. 176/2007, ha introdotto per il settore scolastico alcuni correttivi alla disciplina generale riguardante i tempi delle comunicazioni dei rapporti di lavoro prevedendo che tutte le comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche possano essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, nonché disponendo, con una norma di carattere sanante l'annullamento delle "sanzioni già irrogate" fino al momento dell'entrata in vigore delle legge stessa.

Si è chiarito, altresì, come "a fronte di una interpretazione meramente letterale della disposizione, appare probabilmente più aderente alla reale intenzione del legislatore, ed anche maggiormente in linea con la finalità della norma, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, una lettura della previsione in base alla quale ritenere non solo annullate le sanzioni già irrogate, ma non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 147/2007, in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti".

Al riguardo occorre precisare che per "sanzioni già irrogate" devono intendersi non solo le sanzioni comminate e non ancora riscosse, ma anche quelle già pagate (in misura minima o ridotta, a seconda della fase procedimen

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