Decreto legge 23.05.2008, n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (G.U. 26.05.2008, n. 122)
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
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