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Nota MIUR 10.07.2008, prot. n. 7783

Utilizzazione del personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale, di cui all'art. 8, comma 6 dell'O.M. 5 novembre 2007, n. 92. - Chiarimenti.

In relazione a quesiti pervenuti per quanto concerne l'utilizzo del personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale per gli alunni il cui giudizio è stato sospeso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'O.M. n. 92/2007, si chiarisce che l'articolo 8, comma 6, della stessa ordinanza n. 92/2007 dispone che "la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale".

L'art. 8, comma 6, dell' O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l'ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese.

Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente.

Pertanto, in prima istanza, va garantita la medesima composizione del consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Solo quando si verifica, per motivi legittimi e documentati, l'assenza di un docente, si procede alla sostituzione come avviene negli scrutini ordinari.

 

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