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D.P.R. 10.07.2008, n. 140

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (G.U. 09.09.2008, n. 211)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 8 - Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.

2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.

3. I contenuti delle attività formative sono indicati nel bando.

4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.

5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.

6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.

7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e l

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