D.P.R. 10.07.2008, n. 140
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.
2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. I contenuti delle attività formative sono indicati nel bando.
4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e l
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