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D.P.R. 10.07.2008, n. 140

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (G.U. 09.09.2008, n. 211)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 10 - Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.

2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni.

3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commis

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