D.M. MIUR 28.07.2008, n. 66
Formula iniziale
Vista la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
Vista la legge 11.1.2007, n.1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che ha sostituito gli artt. 2,3 e 4 della citata legge n.425/97;
Visto l'articolo 18 dell'O.M. n. 30 del 10 marzo 2008, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;
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