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Interpello Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali 10.06.2008, prot. n. 16

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Concetto di "grave infermità" ex art. 4, comma 1, L. 53/2000.

Con istanza di interpello la Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale richiede chiarimenti circa il significato e la portata dell'espressione "grave infermità" a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della L. n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito.

Al riguardo questa Direzione, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, rappresenta quanto segue.

In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di "grave infermità" - previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per "gravi motivi", di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, dal D.M. 278/2000 - si ritiene che il richiedente debba fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di "grave infermità" (si veda, ad. es., il D.M. 26 marzo 1999 -Ministero della Difesa).

 

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