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D.M. MIUR 26.06.2008, n. 59

Norme su graduatorie terza fascia ATA.

Art. 10 - Norme finali e di rinvio

10.1 - Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili del personale Ata (DPR 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR n. 420/74), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.

10.2 - Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, ai candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, ai candidati inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (B).

10.3 - Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (All.C).

10.4 - Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal CCNL Scuola 2006/2009 e successive integrazioni.

10.5 - Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano purchè compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

10.6 - Adeguata pubblicità sarà data dal presente decreto mediante la diffusione attraverso internet all'indirizzo www.pubblica.istruzione.it, sezione ATA, nonché attraverso intranet.

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