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Decreto legge 25.06.2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (G.U. 25.06.2008, n. 147 - S.O. n. 152/L)

Titolo III - Stabilizzazione della finanza pubblica

Capo II - Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare. 169

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Comma così modificato da: art. 2159, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; art. 1, comma 469, L. 27 dicembre 2

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