CCNI 25.06.2008
1. Il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell'eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.
2. Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda:
a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro;
b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
3. Il personale docente ed educativo che alla data di stipula del presente contratto si trova collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti, è confermato nell'utilizzazione in atto e iscritto nel predetto ruolo ad esaurimento. Al momento dell'eventuale attivazione delle procedure di mobilità di cui al precedente comma 1 e a conclusione del relativo iter, detto personale potrà rinunciare ad avvalersi di tale procedura ed essere, quindi, dispensato dal servizio per motivi di salute.
4. Il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La
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