O.M. Pubblica Istruzione 04.01.2008, n. 2
Titolo I - Disposizioni comuni
1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio scolastico provinciale competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio scolastico provinciale cui è stata presentata la domanda.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici provinciali provvedono alle relative comunicazioni: alla scuola o istituto di provenienza; alla scuola o istituto di destinazione; al locale dipartimento provinciale del tesoro.
4. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio scolastico provinciale compet
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