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Nota Pubblica Istruzione 22.01.2008, prot. n. 1116

CCNI 2008/09 e artt. 33 e 58 CCNL 24.7.2003. Chiarimenti.

Si fa seguito alla nota del 10 gennaio 2008, prot. n. 468, stesso oggetto, e si chiarisce, in riferimento ai quesiti posti da alcuni Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, che la perdita della titolarità da parte del personale docente ed ATA, destinatario degli artt. 33 e 58 del CCNL 24.7.2003, avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio in qualità di supplente e, ovviamente, l'interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente.

Ricorrendo tale fattispecie il personale di cui si tratta viene privato della sede di titolarità con decorrenza 1° settembre, e nella successiva tornata di mobilità è tenuto a presentare la domanda di mobilità così come previsto dal CCNI sottoscritto il 20.12.2007 e relativo all'anno scolastico 2008/09.

 

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