D.M. Solidarietà sociale 31.01.2008
Formula iniziale
Premessa -
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, in cui si prevedono titoli di prelazione ai fini della chiamata al lavoro per gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione al testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi del citato art. 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;
Visto il decreto interministeriale del 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, recante «Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari»;
Considerato che con legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizio
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