D.M. Pubblica Istruzione 08.01.2008
4.1. Per effetto dei contratti disciplinati all'art. 3 deve essere reso indisponibile un contingente provinciale di posti non inferiore a quello accantonato, nell'anno scolastico 2006/2007, secondo quanto indicato nell'allegata tabella «B», costituente parte integrante del presente provvedimento.
4.2. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l'ottimizzazione, nell'istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all'art. 3, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni.
4.3. Qualora il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale accerti che il numero di posti da rendere indisponibile sia inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella «B», emana apposito provvedimento a motivazione del minor accantonamento di posti.
4.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'art. 6 del presente provvedimento.
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