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D.M. Pubblica Istruzione 08.01.2008

Criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'anno scolastico 2007/2008. (G.U. 17.04.2008, n. 91)

Art. 2 - Dotazioni provinciali

2.1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione degli organici regionali tra gli ambiti provinciali di rispettiva competenza. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti assegnati anche derogando, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. Per effetto delle disposizioni di cui al richiamato comma 605 della legge n. 296/2006, il numero di posti dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, deve essere contenuto nei limiti dei contingenti indicati, rispettivamente, nelle tabelle «C», «D» ed «E», costituenti parti integranti del presente provvedimento. I direttori generali degli uffici scolastici regionali garantiscono l'attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche mediante l'eventuale deroga di cui al comma 1, sulla base di puntuali verifiche delle proposte di organico formulate da ciascun dirigente scolastico.

2.3. I contingenti di cui alle tabelle indicate al comma 2 possono essere superati purchè mediante compensazione con le dotazioni degli altri profili professionali, al fine di garantire il rispetto del contingente regionale di cui alla tabella «A».

2.4. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella tabella «A» di cui all'art. 1, può essere realizzata anche in misura parziale all'atto della definizione dell'organico di diritto, a condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto.

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