IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Economia e finanze 23.01.2008

Individuazione, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni-quadro, stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (G.U. 07.02.2008, n. 32)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società interamente possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.