Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25
Capo III - Procedure di primo grado
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.