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Decreto legislativo 28.01.2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (G.U. 16.02.2008, n. 40)

Capo II - Principi fondamentali e garanzie

Art. 7 - Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare. 2

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

2

Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.

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