Decreto legislativo 14.01.2008, n. 22
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari ed a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento, e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunità formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attività istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attività e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.
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