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Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 23.01.2008, n. 2

Indicazioni operative sugli appalti riservati - Articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. (G.U. 19.02.2008, n. 42 - S.O. n. 38)

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Il presente atto di determinazione si propone di fornire alcune linee di indirizzo per la corretta applicazione delle norme che consentono di attribuire rilievo, nel settore degli appalti, agli aspetti sociali e/o ambientali.

Al riguardo, la Commissione europea, con distinte comunicazioni interpretative («Gli appalti pubblici nell'Unione europea» dell'11 marzo 1998, seguita dalle due comunicazioni del 2001 sugli aspetti ambientali e sociali), aveva fornito indicazioni in materia.

Le direttive n. 17/2004 e n. 18/2004 hanno poi previsto disposizioni specifiche sulla possibilità di tenere in considerazione, nell'affidamento e/o nell'esecuzione di contratti pubblici, criteri sociali e ambientali.

Nel recepire le suddette direttive, quindi, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha in primo luogo stabilito, all'art. 2, recante i «Principi», che «il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».

Esso ha inoltre inserito, nella parte relativa ai «requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento», dedicata quindi ai profili soggettivi della procedura di appalto, l'art. 52 sugli appalti riservati, che attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti, oppure riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili.

Appare opportuno chiarire alcuni aspetti attinenti le predette disposizioni, ai fini della loro corretta applicazione.

L'art. 52, infatti, contempla l'istituto dei laboratori protetti e

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