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Circolare PCM 24.01.2008, n. 1

Legge finanziaria 2008 - art. 3, commi da 43 a 53 - Disciplina degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate. (G.U. 27.03.2008, n. 73)

1. Premessa.

La legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007, è nuovamente intervenuta a disciplinare le retribuzioni e gli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società partecipate ponendo tetti retributivi. La medesima legge ha disciplinato un regime di pubblicità e di comunicazione per gli enti od organismi interessati avente ad oggetto le retribuzioni ed i compensi. Le disposizioni rilevanti sono contenute nell'art. 3, commi da 43 a 53. I commi in questione hanno innovato il regime che era stato posto dall'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), disposizione che è stata espressamente abrogata dal comma 43 dell'art. 3. In considerazione delle profonde modifiche intervenute si forniscono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti prime indicazioni sulle disposizioni richiamate.

 

2. La disciplina sul tetto retributivo - ambito di applicazione (art. 3, commi 44 - 49).

La disciplina si riferisce al «trattamento economico onnicomprensivo» di talune categorie di soggetti. Per individuare l'ambito di applicazione delle norme occorre stabilire quali sono le figure soggettive interessate (destinatari degli emolumenti), quali sono le categorie di soggetti pubblici o privati con cui il rapporto che dà luogo al corrispettivo è instaurato (soggetti conferenti/pagatori), la tipologia di rapporto che i destinatari degli emolumenti hanno con i soggetti conferenti/pagatori.

2.1. I soggetti interessati (destinatari degli emolumenti).

Il nuovo regime riguarda «chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché l

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