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C.M. Lavoro e della Previdenza Sociale 30.01.2008, prot. n. 0001663

Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il D.M. 24 ottobre 2007 che, in applicazione dell'art. 1, comma 1176, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce "le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo".

Il Decreto - che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalla circolare condivisa da INPS (n. 92 del 26 luglio 2005), INAIL (n. 38 del 26 luglio 2005) e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) (prot. n. 230 del 2 luglio 2005) - costituisce ad oggi il principale riferimento normativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al quale occorre pertanto prestare attenzione nell'affrontare le diverse problematiche emerse già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità.

A tal riguardo, d'intesa con gli Istituti, si è ritenuto di fornire alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di "benefici normativi e contributivi", elaborando altresì un elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro; agevolazioni che, oltre al rispetto degli "altri obblighi di legge" e degli "accordi e contratti collettivi", sono altresì condizionate al "possesso (...) del Documento Unico di Regolarità Contributiva".

Prima di affrontare tale problematica si ritiene però indispensabile chiarire, con riferimento ad ogni singola disposizione contenuta nel Decreto, gli aspetti di maggior rilievo, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina previgente.

 

Soggetti obbligati (art. 1)

Nell'individuare i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),

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