Nota Pubblica Istruzione 04.02.2008, n. 1380
Regolamenti di attuazione dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 (serie generale) del 24 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto 29 novembre 2007, n. 263: Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 », e nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto 29 novembre 2007, n. 267: Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ».
Nell'attesa dell'emanazione delle linee guida previste dai regolamenti stessi, si richiamano, con la presente, gli elementi essenziali introdotti dalla nuova normativa e si forniscono le prime indicazioni operative.
Scuole paritarie
Il regolamento adottato con decreto 29 novembre 2007, n.267 disciplina esclusivamente le procedure per il riconoscimento e il mantenimento della parità, di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62.
Esso si compone di 5 articoli:
1. Procedure per il riconoscimento della parità
2. Riconoscimento della parità
3. Mantenimento della parità
4. Revoca della parità
5. Norme finali
L'articolo 1 stabilisce modalità e termini per la presentazione delle domande di riconoscimento della parità. L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, richiamato dall'art.1 bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. L'istanza può essere inolt
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