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Nota operativa INPDAP 04.02.2008, n. 1

Aumento aliquote contributive ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento.

Com'è noto, l'art.1, comma 769, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), prevede espressamente che "con effetto dal 1.1.2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro il 33 per cento".

In sede di applicazione della sopracitata norma, per la quale questo Istituto ha emanato la nota operativa n. 2 del 23 gennaio 2007, sono state rappresentate da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti dubbi e perplessità in merito alla circostanza se sia ancora dovuta, a fronte del considerato tetto del 33 per cento, l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento, a carico del solo iscritto, prevista dall'articolo 3 ter, comma 1, della legge 438/92 e dall'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Al riguardo, si precisa che la novella richiamata disposizione in materia di adeguamento delle aliquote contributive non modifica la disciplina relativa all'applicazione dell'aliquota aggiuntiva, che quindi è dovuta, ai sensi della vigente normativa, anche per l'anno 2007 nei termini e con le modalità già previste.

Per completezza, si rammenta che il tetto retributivo oltre il quale è dovuta per l'anno 2007 l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento è di euro 40.083,00 (cfr. nota operativa INPDAP n. 3 del 7 marzo 2007).

 

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