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D.P.R. 21.02.2008, n. 64

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Testo in vigore dal: 24.04.2008). (G.U. 09.04.2008, n. 84)

Capo II - Organizzazione

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonchè della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti disciplinari.

2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonchè i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva i rapporti di valutazione.

3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.

4. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:

a) due componenti nell'ambito di due rose indicate rispettivamente dall'European research council e dalla European university association e composte ciascuna di tre persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani;

b) gli altri cinque componenti in una rosa composta da non meno di quindici e non più di venti persone indicate, da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale. Il Comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonchè da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.

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