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D.P.R. 21.02.2008, n. 64

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Testo in vigore dal: 24.04.2008). (G.U. 09.04.2008, n. 84)

Capo I - Principi generali e definizione dell'attività

Art. 6 - Attività di raccolta e analisi di dati

1. Il Ministero, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, consente l'accesso dell'Agenzia alle proprie banche dati e altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti.

2. Le università e gli enti di ricerca trasmettono all'Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attività di valutazione, concordando preventivamente le modalità di raccolta e organizzazione e consentono l'accesso, sulla base di specifiche convenzioni, alle proprie banche dati. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall'Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.

3. L'Agenzia cura la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani e stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attività di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.

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