D.P.R. 21.02.2008, n. 64
Capo I - Principi generali e definizione dell'attività
1. Il Ministero, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, consente l'accesso dell'Agenzia alle proprie banche dati e altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti.
2. Le università e gli enti di ricerca trasmettono all'Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attività di valutazione, concordando preventivamente le modalità di raccolta e organizzazione e consentono l'accesso, sulla base di specifiche convenzioni, alle proprie banche dati. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall'Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.
3. L'Agenzia cura la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani e stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attività di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.