Decreto Ministero dell'università e della ricerca 08.02.2008
Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attività continuativamente svolta. è altresì presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.
Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.
L'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.
Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta.
La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.
I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.
Sono valutati prioritariamente:
gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in rela
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.