D.M. Pubblica Istruzione 27.02.2008
Formula iniziale
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'art. 1, comma 7, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonché i commi 10, 23 e 25 del medesimo art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero della pubblica istruzione e di individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministro della pubblica
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