Decreto legislativo 28.02.2008, n. 32
1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), valutato in euro 370.000 per l'anno 2008, in euro 333.000 per l'anno 2009 ed euro 296.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'Unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
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