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Direttiva Pubblica Istruzione 19.02.2008, n. 26

Conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 1 - Principi generali

1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni contenute nei CCNL vigenti.

2. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni, né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.

3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

4. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in rapporto alle esigenze delle strutture amministrative del Ministero della Pubblica Istruzione, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dell'azione amministrativa e di garantire il processo di valorizzazione della persona del dirigente e della sua professionalità. A tal fine, gli incarichi dirigenziali vengono conferiti avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione ai risultati da conseguire, sulla base dei criteri di seguito indicati.

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