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Nota MIUR 23.12.2008, prot. n. 20536

Anno scolastico 2007/08: proroghe e ripristino di contratti di personale ATA e di personale docente su posti con oneri a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si fa riferimento alla problematica di cui all'oggetto che nel decorso anno scolastico ha interessato in particolar modo le scuole secondarie di 2° grado per effetto delle nuove e complesse attività di recupero dei debiti scolastici e delle conseguenti operazioni suppletive di scrutinio finale previste al termine dei corsi di recupero medesimi.

Per quanto riguarda il personale ATA con contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le necessità di proroghe verificatesi rientrano nelle fattispecie previste dall'art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al predetto personale, che disciplina, appunto, i casi in cui non sia possibile consentire, mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative agli esami di stato e, comunque, tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Per quanto riguarda il personale docente, le disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre 2007, concernente il recupero dei debiti scolastici, e segnatamente l'art.8, comma 6 - che prevede l'assegnazione della competenza alla verifica degli esiti dei corsi di recupero al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto allo scrutinio di giugno - ha comportato, nelle scuole ove tali scrutini finali, come di norma, si sono svolti a luglio o agosto, proroghe o ripristino di contratti, per periodi ricadenti nei medesimi mesi di luglio o agosto, nei riguardi dei docenti interessati che avevano originariamente contratti sino al termine delle attività didattiche.

Nelle scuole, poi, ove, per eccezionali e ineludibili necessità organizzative, tali scrutini finali sono stati effettuati nella prima decade di settembre 2008, per il personale docente interessato, sia supplente annuale sia supplente sino al termine delle attività didattiche, si è reso necessario un supple

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