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Nota MIUR 12.12.2008, prot. n. 8993

Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale - art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 - comunicazioni.

Si informano le SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

La circolare prende in esame alcuni istituti relativi al collocamento a riposo e al trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti quali l'esonero dal servizio nel quinquennio antecedente al compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, il trattenimento in servizio ex art. 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e la risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno superato la massima anzianità contributiva.

Come è noto, la materia della cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni Afam, in assenza di una normativa specifica e in considerazione delle numerose analogie con il settore scolastico, è stata oggetto di una disciplina conforme a quella della scuola concernente, in particolare, la fissazione di termini per la presentazione delle domande alle Istituzioni compatibili con l'inizio dell'anno accademico, l'acquisizione di esse al sistema informatico centrale e la decorrenza della cessazione dall'inizio dell'anno accademico di riferimento. Pertanto, anche in relazione alle disposizioni innovative dell'art. 72, in assenza di un esplicito riferimento al settore Afam nella circolare n. 10, si ritiene opportuno non discostarsi dagli indirizzi applicativi forniti per la scuola.

Ciò posto, le disposizioni previste dai commi 1-6 dell'articolo 72, concernenti la possibilità di esonero dal servizio nel quinquennio antecedente il compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, non si applicano al personale delle Istituzioni Afam, attesa l'esclusione del personale della scuola, disposta dal comma 1, e tenuto conto, altresì, che la predetta disciplina, configurandosi come una

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